La Fondazione

Fondazione di diritto privato, riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Molise n. 367 del 28/12/2009, derivata da trasformazione della IPAB Pia Unione SS. Annunziata di Venafro della quale ha conservato il nome e tale configurata ai sensi della L. 6972/1890, questa a sua volta determinata dal raggruppamento delle confraternite locali “Ave Gratia Plena (SS. Maria)”, “S. Nicola da Tolentino”, “San Sebastiano Martire”, “S. Antonio da Padova”.

Le finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, in sintonia e prosecuzione dello spirito e che pervase le Tavole di Fondazione degli Enti di provenienza e, con le proprie rendite, tiene aperte al culto le Chiese di sua proprietà.

Statuto

Approvato con deliberazione n. 29 del 14.06.2007
Modificato con deliberazione n. 55 del 14.11.2007
Modificato con deliberazione n. 38 del 21.11.2009

CAPO I – (Principi e programma)

Art.1 – (denominazione – origine)
1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza operante nell’ambito del comune di Venafro, così configurata ai sensi della legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, tale riconosciuta con R.D. 22.11.1937 n. 2433, denominata Pia Unione “SS.Annunziata” dal R.D. del 2.4.1896 determinante il raggruppamento delle confraternite locali “Ave Gratia Plena (SS. Maria)”, “S. Nicola da Tolentino”, “San Sebastiano martire”, “S. Antonio da Padova”, si costituisce, avendone i requisiti, in Fondazione di diritto privato, con atto deliberativo n. 29 del 14 giugno 2007.
2) La Fondazione conserva la denominazione “Pia Unione SS. Annunziata di Venafro”.

Art. 2 – (stemma – sede – vigilanza – durata)
1) Lo stemma è costituito da un ovale verticale a doppia linea ellissoidale, attraversato da quattro segmenti equidistanti, i cui primi tre dal basso maggiormente marcati ed il quarto sovrastato da una piccola croce a forma latina, che interrompe la ellisse interna dell’ovale; il tutto è circondato da due rami di alloro, annodati alla base, e sormontato da una corona a cinque punte trifoliari.
2) La sede legale è nel comune di Venafro con ubicazione attuale in via L. Pilla n.7/A, modificabile con delibera consiliare per eventuali sopraggiunte necessità.
3) La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente Autorità prevista dalla normativa vigente in materia, ha durata illimitata, ha piena autonomia statutaria e gestionale ed è regolata da specifiche Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Art. 3 – (finalità ed impegni)
1) La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in sintonia e prosecuzione dello spirito che pervase le Tavole di fondazione degli Enti di provenienza.
2) Cura con le proprie rendite la beneficenza e l’assistenza nei confronti di persone che vivono qualsiasi tipo di disagio e tiene aperte al culto, mediante convenzione con l’Ordinario Diocesano, le chiese di sua proprietà
3) Assume iniziative e persegue interventi atti a :
– contrastare la povertà;
– favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
– sostenere minori in situazioni di svantaggio con supporto alle famiglie;
– partecipare al potenziamento convenzionato di centri sociali esistenti;
– realizzare e gestire una casa di accoglienza per persone senza fissa dimora, una casa di riposo per anziani, un giardino per l’infanzia soprattutto economicamente svantaggiata;
– valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorire l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche sociali;
– operare prestazioni di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva di recupero e di reinserimento sociale;
– promuovere qualsiasi altra iniziativa idonea a migliorare il tenore di vita e favorire le
relazioni umane;
– I proventi derivanti dalla gestione indiretta delle opere elencate all’alinea 5 saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.
4) Cura la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese di sua proprietà, le tiene aperte al culto mediante convenzione con l’Ordinario Diocesano; provvede alla celebrazione di propri riti liturgici come da antica tradizione.
5) Nel caso che le chiese predette vengano trasformate in Parrocchie, gli obblighi della Fondazione si limitano alle spese di culto, passando la competenza della manutenzione ad altri organi ad essa preposti.

Art. 4 – (programmazione e pianificazione)
1) L’azione amministrativa è improntata al metodo della programmazione degli interventi ed alla pianificazione delle risorse funzionali al perseguimento dei fini previsti dallo Statuto.
2) La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità e, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per l’oculata gestione patrimoniale, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza scopo di lucro.

CAPO II – (le risorse)

Art. 5 – (il patrimonio)
1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dai beni di cui alla consistenza inventariale aggiornata alla data odierna, proveniente in massima parte da elargizioni volontarie, donazioni e lasciti testamentari;
– da conferimenti in denaro effettuati da chiunque ed espressamente destinati al patrimonio;
– da beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa realizzati o acquistati;
– da finanziamenti pubblici per la realizzazione dei fini di solidarietà sociale.
2) Il patrimonio della Fondazione non è alienabile, salvo che per il raggiungimento di scopi Istituzionali non sostenibili diversamente, purché l’alienazione abbia come destinazione il reinvestimento patrimoniale.

Art. 6 – (esercizio finanziario)
1) L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali e pluriennali.
2) L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.
3) Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
5) La mancata approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio di previsione è segnalata dal Rappresentante legale della Fondazione alla competente Autorità di vigilanza, che, previa diffida infruttuosa, può sciogliere l’Amministrazione e nominare un commissario straordinario.

Art. 7 – (Aderenti)
1) Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
2) La qualifica di “Aderente” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 8 – (Sostenitori)
1) Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
2) La durata della qualifica di Sostenitore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla natura ed entità del conferimento.

Art. 9 – (Fondatori)
1) E’ socio fondatore l’Ente Pia Unione SS. Annunziata di Venafro, con sede in via L. Pilla n.7/A e con C.F. 80000310948

CAPO III – (normativa di autonomia)

Art.10 – (Statuto e regolamenti)
1) Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia Normativa ed organizzativa della Fondazione.
1) Esso, liberamente formato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce la fonte normativa che determina l’ordinamento della Fondazione e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
2) Le deliberazioni di adozione, revisione,modifica o integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
3) La Fondazione adotta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati i Regolamenti che ritiene opportuni per un’attività più rapida, efficiente ed efficace. Con la stessa votazione procede a modifiche, integrazioni e revisioni.
4) Statuto e Regolamenti vengono pubblicizzati in modo da favorirne ampia ed agevole conoscenza da parte di chiunque ne abbia interesse.

CAPO I – (GLI ORGANI DI GOVERNO)

Art.11 – (identificazione)
1) Sono organi di governo della Fondazione:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente
2) Il presente Statuto attribuisce a ciascuno specifiche competenze ed ambiti di iniziative.

Art.12 – (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) (composizione – durata)
1) Il consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, designati, nella misura di una unità cadauno, da:
– il Presidente della Regione Molise;
– il Consiglio Comunale di Venafro;
– la Diocesi di Isernia-Venafro nella persona dell’Ordinario Diocesano;
– la Caritas diocesana nella persona del suo Direttore;
– l’Assemblea dei responsabili delle organizzazioni locali di volontariato, iscritte nel Registro Regionale per il settore sociale.
2) Dura in carica sei anni e proroga il suo mandato finché non venga nominato il successivo Consiglio.
3) E’ competente ad aumentare il numero dei designanti o a sostituirli con altri che, nel tempo, saranno riconosciuti operativamente più vicini alle finalità della Fondazione.

Art. 13 – (requisiti di eleggibilità)
1) I requisiti per la nomina sono gli stessi che per i consiglieri comunali.
2) I consiglieri, ad eccezione del designato dal Presidente della Regione, devono essere in possesso della residenza nel comune di Venafro da almeno un anno prima della designazione e devono mantenerla per tutta la durata della carica, a pena di decadenza.
3) Non può ricoprire la carica di consigliere colui che ha lite pendente con la Fondazione o con Società da essa partecipata.

Art. 14 – (incompatibilità – decadenza – dimissioni)
1) La carica di consigliere della Fondazione è incompatibile con quella di amministratore di Ente Pubblico ricadente nell’ambito del Comune di Venafro.
2) Le situazioni di incompatibilità vanno risolte entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi.
3) Non ottemperando alla prescrizione del comma precedente, il consigliere decade automaticamente con semplice presa d’atto del Consiglio, che attiva la procedura di sostituzione.
4) Il consigliere, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade, inoltre, contestualmente all’insorgere di contenzioso con la Fondazione o con Società da essa partecipata.
5) La decadenza è pronunciata dal Consiglio che ne dà immediata comunicazione all’interessato, all’Ente o persona giuridica che lo ha designato, con invito alla surroga.
6) Il consigliere può essere dichiarato decaduto per motivi di comprovata gravità (ivi compreso impedimento allo svolgimento delle funzioni) sollevata e deliberata dal Consiglio, che riconosce comunque al consigliere diritto di impugnativa dell’atto presso le sedi competenti.
7) Il consigliere può autonomamente dimettersi dalla carica. Le dimissioni, irrevocabili dalla data di registrazione al protocollo della Fondazione, sono recepite con semplice presa d’atto del Consiglio, che contestualmente attiva la procedura per la surroga.
8) Può dimettersi altresì dall’incarico esterno ricoperto. Le dimissioni vengono recepite dal Consiglio che provvede contestualmente alla nomina del subentrante.
9) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un consigliere, il subentrante resta in carica per il residuo tempo di durata del Consiglio.

Art. 15 – (diritti – doveri)
1) Il consigliere nominato entra in carica ed inizia la sua funzione immediatamente dopo la dichiarazione di eleggibilità da parte del Consiglio.
2) Secondo le procedure stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio, ha diritto di:
– esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
– formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
– ottenere informazioni e copia di atti e documenti senza che sia opposto il segreto d’ufficio.
3) Esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4) Esercita eventuali incarichi esterni fino alla nomina del successore.
5) Può essere destinatario di attribuzioni di mansioni e compiti da parte degli organi di governo, con specifica delega ed in conformità del suo contenuto.
6) Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare a tutti gli incontri operativi.
7) E’ obbligato al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla normativa.
8) È tenuto ad assentarsi dalla seduta per la durata del dibattito e della votazione di argomenti da deliberare, cui abbia interesse per motivi personali, di parentela e di affinità entro il quarto grado, o di altra natura ostativa.

Art. 16 – (il consigliere anziano)
1) Il consigliere anziano è quello avente maggiore età.
2) Esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 17 – (Consiglio di Amministrazione: aspetti particolari)
1) I singoli membri del Consiglio possono ricoprire la carica per più mandati anche consecutivi a sola discrezione del nominante.
2) Gli amministratori possono essere, con atto deliberativo del Consiglio, assicurati contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
3) In caso di contestuale dimissione, decadenza o cessazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, decade l’intero Consiglio. Qualora si siano contestualmente dimessi il Presidente ed il vice-Presidente, il consigliere anziano attiva la procedura per la costituzione del nuovo Consiglio e, nel frattempo, provvede alla ordinaria amministrazione.
4) L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. Analoga maggioranza è richiesta per l’approvazione delle relative modifiche, integrazioni e revisioni.

Art. 18 – (Consiglio di Amministrazione: adempimenti primari)
1) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta procede alla convalida dei nominati con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati e con la medesima maggioranza elegge il Presidente ed il vice-Presidente.
2) La seduta di cui al comma precedente e con quegli unici argomenti all’ordine del giorno è convocata e presieduta dal consigliere anziano.

Art. 19 – (convocazione e presidenza del Consiglio)
1) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, convoca e presiede il vice-Presidente.
3) Un terzo dei consiglieri assegnati può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, con documento scritto e sottoscritto riportante gli argomenti da discutere. In tal caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro i successivi quindici giorni. Se la conseguente seduta dovesse andare deserta, la richiesta si intende automaticamente respinta e non può essere ripresentata se non trascorsi novanta giorni.
4) Il Consiglio è convocato d’urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili e sempre che sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
5) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa della competente Autorità di vigilanza, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 20 – (avviso di convocazione)
1) L’avviso di convocazione, indicante luogo data ed ora e con allegato ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
– almeno tre giorni prima delle sedute normalmente programmate;
– almeno ventiquattro ore prima delle sedute urgenti e per gli oggetti aggiunti.
2) Negli stessi termini del comma precedente avviene il deposito degli atti, senza i quali, se necessario, non si procede alla relativa trattazione.
3) Il Presidente ha l’obbligo di consentire ai consiglieri la visione degli atti. Pertanto predisporrà l’orario di apertura dell’ufficio nell’arco del tempo di cui al primo comma del presente articolo, dandone notizia nell’avviso di convocazione.

Art. 21 – (ordine del giorno)
1) L’ordine del giorno delle sedute è costituito da oggetti proposti sia dalla Presidenza sia da parte dei consiglieri anche singoli.
2) Le mozioni dei consiglieri vanno depositate prima che venga fissato ed inviato l’ordine del giorno. Diversamente entrano nell’ordine del giorno della successiva seduta.

Art.22 – (seduta e votazione)
1) Le riunioni del Consiglio avvengono di norma presso la sede della Fondazione, salva diversa disposizione del Consiglio stesso.
2) Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio può sentire chiunque ritenga opportuno per chiarimenti e comunicazioni relative agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.
3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4) E’ escluso il ricorso alla seduta di seconda convocazione.
5) Non concorrono a determinare il numero utile per la validità della adunanza:
– i consiglieri obbligati ad assentarsi;
– i consiglieri che si assentano prima della votazione.
6) Le sedute ordinarie afferiscono all’approvazione del bilancio di previsione con annessa relazione e del conto consuntivo.
7) Le sedute straordinarie concernono tutti gli altri argomenti e sono convocate ogni qualvolta ricorra una necessità.
8) Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente.
9) Salvo i casi in cui la legge e lo Statuto dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
10) Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano:
– coloro che si assentano all’atto della votazione;
– coloro che dichiarano di astenersi o di non partecipare alla votazione.

Art. 23 – (verbalizzazione delle sedute)
1) I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura di chi svolge le funzioni di segretario, che li sottoscrive insieme con chi presiede la seduta.
2) Debbono essere completi e contenere in sintesi inequivocabile le discussioni sui singoli argomenti trattati.
3) Devono menzionare (allegare, se scritte) le opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali un consigliere abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto, nel caso ne faccia esplicita richiesta.
4) I verbali di ogni seduta, così come redatti, vengono letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva.

Art. 24 – (competenze del Consiglio)
1) Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi della Fondazione, ne definisce gli obiettivi, le priorità, i programmi e le direttive e verifica la rispondenza dell’attività amministrativa e socio-assistenziale alle direttive fissate, adottando i provvedimenti conseguenti.
2) Delibera su ogni argomento riconducibile alle funzioni di cui al comma precedente.
3) Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati delibera:
– l’adozione dello Statuto e delle relative modifiche ed integrazioni;
– l’adozione di Regolamenti interni e revisioni degli stessi;
– il bilancio di previsione economico-finanziario annuale e relativi movimenti interni;
– il conto consuntivo;
– gli schemi di convenzione e gli statuti di società partecipate;
– le spese vincolanti il bilancio oltre l’anno e le contrazioni di mutui e prestiti;
– l’accettazione delle domande di adesione e/o sostegno alla Fondazione.
4) Accetta donazioni, elargizioni e lasciti testamentari, nonché contributi a sostegno di iniziative rientranti nei compiti istituzionali.
5) Nomina eventuali rappresentanti esterni in possibili organismi di partecipazione.
6) Ha facoltà di delegare uno o più consiglieri, in relazione alla specifica competenza di ciascuno, a sovrintendere a determinati servizi o settori amministrativi con il compito di analizzare situazioni particolari e di proporre provvedimenti convenienti, eseguendoli se e come deliberati.

Art. 25 – (Il Presidente: attribuzioni)
1) Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e l’interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio.
2) In particolare rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con Enti esterni sia pubblici che privati e con chiunque abbia interesse ad un provvedimento amministrativo.
3) Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4) E’ garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto e dell’osservanza dei Regolamenti.
5) Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio delle loro funzioni.
6) Sovrintende al funzionamento dell’ufficio ed alla esecuzione degli atti.
7) Convoca e presiede le sedute consiliari, regolando la discussione degli argomenti.
8) Firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio.
9) Esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio.
10) Adotta, in caso di estrema urgenza e sotto propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
11) Si avvale per obiettivi determinati, previa delibera del Consiglio, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 26 – (Potere di delega)
1) Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza legale della Fondazione a membri del Consiglio.
2) La medesima cosa può fare, in via continuativa, per categorie di atti.

Art. 27 – (Il Presidente: obblighi)
1) Il Presidente ha l’obbligo di includere nell’ordine del giorno delle varie sedute le mozioni presentate in tempo utile dai consiglieri.
2) E’ tenuto a rispondere alle interrogazioni ed interpellanze con lo stesso mezzo con cui esse sono state a lui rivolte e nell’arco massimo di giorni quindici.
3) E’ obbligato a relazionare al Consiglio sull’operato conseguente a delega ricevuta, prima di impegnare la Fondazione con provvedimenti definitivi.

Art. 28 – (elezione-decadenza)
1) Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta di voti favorevoli dei membri assegnati, nella seduta di insediamento di nuovo consiglio, immediatamente dopo la convalida dei nominati.
2) Il Presidente decade:
– per perdita dei requisiti di nomina a consigliere;
– per dimissioni volontarie, efficaci ed irrevocabili dalla data di assunzione al protocollo dell’Ente;
– per mozione di sfiducia costruttiva, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e votata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
3) La mozione di sfiducia costruttiva deve contenere, pena nullità intrinseca il nominativo di un nuovo Presidente, che si intende eletto alla carica contestualmente alla approvazione della mozione stessa.
4) In caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia costruttiva, non ne può essere presentata altra prima della scadenza di giorni novanta.

Art.29 – (il vice-Presidente)
1) Il vice-Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
2) Sostituisce il Presidente temporaneamente assente o impedito, con tutte le attribuzioni allo stesso conferite.
3) Decade per le medesime cause previste per la decadenza del Presidente.

Art. 30 – (compenso agli amministratori)
1) Al Presidente ed ai consiglieri, per le funzioni che svolgono, è corrisposta, con specifico atto deliberativo del Consiglio, oltre ad eventuale rimborso spese di viaggio, una indennità
commisurata alla gestione economico-finanziaria.

CAPO I – (il segretario)

Art. 31 – (individuazione – scelta)
1) Per i servizi di Segreteria e Contabilità l’Ente si avvale, a scavalco, di un segretario in attività iscritto all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali della sezione regionale Molise.
2) Con l’atto di nomina, il Consiglio gli attribuisce le mansioni e determina il compenso spettante.

Art. 32 – (attribuzioni ordinarie)
1) Il Segretario è responsabile della tenuta degli atti, registri e documenti dell’ufficio.
2) Istruisce le proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, esprimendo il parere di regolarità tecnica e contabile.
4) Sottoscrive gli atti deliberativi insieme con chi ha presieduto la seduta.
5) Assiste il Consiglio sul piano giuridico ed amministrativo.
6) Se richiesto, esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni.

Art. 32-bis – (revisore unico)
1) Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.
2) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2399 c.c.
3) Il Revisore:
a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua, almeno ogni trimestre, le verifiche di cassa;
b) informa il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate;
c) informa immediatamente il consiglio di Amministrazione di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possono costituire una irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività della Fondazione;
d) redige la relazione annuale sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo;
e) può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;
f) ha poteri di vigilanza sulla società a responsabilità limitata Casa Sollievo dell’Anziano.
4) Il Consiglio determina all’atto della nomina il compenso da corrispondere sulla base delle vigenti tariffe professionali.

CAPO II – (Registrazione e contabilità)

Art. 33 – ( libri e scritture contabili)
1) La Fondazione tiene il libro delle deliberazioni numerate in ordine cronologico.
2) Tiene, inoltre, i libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata.
3) Può eleggere domicilio fiscale e contabile presso terzi.

CAPO III – (il tesoriere)

Art. 34 – (individuazione – scelta)
1) Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato da Banca operante sul territorio, scelta con il metodo della migliore offerta.
2) Il Consiglio approva il relativo bando di gara, che riporta l’elenco delle prestazioni richieste e precisa le garanzie da offrire.

Art. 35 – (Rinvio)
1) Per tutto ciò che non è esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni legislative statali e regionali vigenti, ed in particolare a quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché a quelle di cui al D. lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 36 – (Disposizione transitoria)
1) il Consiglio di Amministrazione della IPAB Pia Unione SS. Annunziata permane in carica con pieni poteri fino alla emanazione del decreto di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Nel lasso di tempo intercorrente dalla emanazione del predetto Decreto presidenziale fino all’insediamento del nuovo Consiglio il CdA della Pia Unione si limiterà alla sola amministrazione ordinaria come per legge.
2) Costituita con atto notarile la Fondazione, il Presidente uscente, o chi per lui ne ha la competenza, richiede ai soggetti di cui all’art. 12 che non vi abbiano ancora provveduto la designazione del loro rappresentante per il nuovo consiglio, fissando il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private il nuovo consiglio si insedia anche a maggioranza assoluta dei designati e può utilmente funzionare con detta maggioranza, deliberando validamente a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dal presente statuto.

ART. 37 – (Subentro della Fondazione)
1) La Fondazione subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dalla ex IPAB “Pia Unione SS. Annunziata”, dalla cui trasformazione, a norma di legge, essa trae origine.